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Ingredienti: per 8 persone
zucchero semolato g 150
farina bianca g 100
fecola g 50
5 uova
burro
zucchero a velo.
Per farcire:
panna da montare g 200
1 kiwi
2 fette di ananas sciroppato
2 mezze pesche sciroppate
- Montate le uova con lo zucchero servendovi dello sbattitore elettrico finché saranno gonfie, soffici e biancastre.
- Unite la farina e la fecola, setacciate insieme, facendole cadere da un setaccino e mescolando con delicatezza.
- Stendete l'impasto a forma di rettangolo su un foglio di carta da forno leggermente imburrato.
- Infornate a 190° per non più di 12'. Sfornate il biscotto e lasciatelo raffreddare, coperto con uno strofinaccio.
- Montate la panna ben ferma e spalmatela sul biscotto, freddo.
- Cospargetelo con il kiwi, l'ananas e la pesca a pezzetti, quindi arrotolate il dolce su se stesso e cospargetelo di zucchero a velo (per ottenere le righe, copritelo con strisce di carta).
Quanto nutre una porzione: 392 calorie.
Vino consigliato: Sant'Antimo Vin Santo
Il Sant'Antimo Vin Santo è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Siena.
La denominazione trae origine da uno dei monumenti simbolo di Montalcino in provincia di Siena, l'abbazia romanica di Sant'Antimo, ed è stata voluta dai produttori per valorizzare tutti quei vitigni di qualità che hanno raggiunto gradimento tra i consumatori.
Molte notizie storiche testimoniano la produzione di vini da parte dei Monaci dell’Abbazia di Santa’Antimo, la quale si trovava sul percorso della via Francigena, sulla quale transitavano molti pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso Roma. Sant’Antimo è stata fondata da Carlo Magno nel IX secolo e pertanto ha rappresentato da sempre un punto di riferimento per la produzione agricola e quindi anche vitivinicola del territorio.La zona di produzione delle uve dei vini DOC “Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena, la località Sant’Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l’invecchiamento deve avvenire in caratelli di capacità non superiore a cinque ettolitri; l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve e con la menzione riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per la produzione della sola tipologia del vino a DOC “Sant’Antimo” Rosso è previsto, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione il passaggio dal “Brunello di Montalcino” e dal “Rosso di Montalcino”.
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